1. Qualora il piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata di due o più amministrazioni o enti pubblici, il Comitato, su richiesta del presidente della giunta regionale del Veneto, del presidente della provincia di Rovigo o di altre amministrazioni pubbliche, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di appositi accordi di programma.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni e ne determinano i tempi, le modalità di funzionamento e ogni altro adempimento connesso.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il soggetto promotore dell'accordo di programma può richiedere al presidente del Comitato di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso per l'approvazione definitiva.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme relative agli accordi di programma previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla loro realizzazione ne trasmettono i progetti preliminari alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti competenti a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.