Art. 6.
(Accordi di programma e conferenza
di servizi).

      1. Qualora il piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata di due o più amministrazioni o enti pubblici, il Comitato, su richiesta del presidente della giunta regionale del Veneto, del presidente della provincia di Rovigo o di altre amministrazioni pubbliche, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di appositi accordi di programma.
      2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni e ne determinano i tempi, le modalità di funzionamento e ogni altro adempimento connesso.
      3. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il soggetto promotore dell'accordo di programma può richiedere al presidente del Comitato di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso per l'approvazione definitiva.
      4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme relative agli accordi di programma previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla loro realizzazione ne trasmettono i progetti preliminari alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti competenti a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

 

Pag. 10


      6. Il soggetto competente alla realizzazione di un intervento previsto dalla presente legge convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipano tutti i soggetti interessati. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle normative vigenti e si esprime su di essi entro un mese dalla convocazione.
      7. Le determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 6 relative ai progetti preliminari di cui al comma 5, assunte all'unanimità, sostituiscono ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le approvazioni e i nulla osta di competenza dei soggetti partecipanti, previsti dalle leggi statali e regionali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e comunque in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
      8. Qualora gli interventi indicati nel piano generale degli interventi nel Polesine coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati per la loro attuazione, si procede prioritariamente mediante ricorso a contratti di programma.